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Smart working: cosa succede se l’infortunio avviene fuori dall'azienda?

✍️ Auctor: Redazione   🗓️ 9 Iunius 2026

Stavamo tenendo la nostra consueta riunione di redazione, quella in cui discutiamo gli articoli in preparazione e le ricerche che stiamo portando avanti. Questa volta avevamo scelto di incontrarci nello Starbucks vicino all'ufficio: non è una scelta insolita, ogni tanto ci piace cambiare ambiente, bere un caffè e lavorare qualche ora in un contesto diverso.

Mentre stavamo discutendo, una persona seduta a pochi metri da noi si è alzata dal tavolo, ha inciampato ed è caduta rovinosamente, nel giro di pochi istanti sono arrivati i soccorsi.

Non sappiamo chi fosse, forse un cliente che stava semplicemente bevendo un caffè, forse una persona che stava lavorando al computer sfruttando la connessione Wi-Fi del locale, avrebbe anche potuto essere uno noi.

La conversazione si è fermata, poi qualcuno ha posto una domanda apparentemente semplice: se quella persona stesse lavorando in modalità agile, chi risponderebbe di quell'infortunio?

Il gestore del locale? il datore di lavoro? entrambi? nessuno?

Più riflettevamo su quella scena, più ci rendevamo conto di non avere una risposta.

Così abbiamo deciso di fare quello che facciamo ogni volta che un tema ci sembra più complesso di quanto appaia a prima vista: studiarlo. Abbiamo iniziato a leggere la normativa, le circolari dell'INAIL, i documenti del Ministero del Lavoro, il Protocollo nazionale sul lavoro agile, alcune sentenze recenti e diversi contributi della dottrina.

Pensavamo di trovare una risposta alla domanda che ci eravamo posti, ma abbiamo scoperto che stavamo ponendo la domanda sbagliata, la domanda corretta diventa: come si tutela la salute e la sicurezza di un lavoratore quando il luogo di lavoro non è più un luogo scelto, organizzato e controllato dal datore di lavoro?

riunione di lavoro in caffetteria

Prima ancora della legge, è cambiato il luogo di lavoro

La prima sorpresa è arrivata quasi subito, nel linguaggio comune siamo abituati a parlare di smart working come se fosse soprattutto una modalità diversa di lavorare, ma dal punto di vista della salute e della sicurezza il cambiamento è ancora più profondo.

Per decenni il sistema della prevenzione si è sviluppato attorno a un presupposto che appariva quasi scontato: il luogo di lavoro coincideva con un luogo organizzato, conosciuto e controllato dal datore di lavoro, ovvero uno stabilimento, un ufficio, un laboratorio, un magazzino; luoghi nei quali era possibile valutare i rischi, predisporre misure di prevenzione, organizzare gli spazi, verificare gli impianti, effettuare sopralluoghi.

Con il lavoro agile questo presupposto viene meno: oggi la prestazione può essere svolta dall'abitazione del lavoratore, da un coworking, da una biblioteca, da un albergo, da una sala d'attesa, da un treno e, perché no, anche dal tavolino di una caffetteria.

Il luogo di lavoro non è più necessariamente un luogo dell'azienda, ed è proprio questa trasformazione che ci è sembrata il vero punto di partenza dell'articolo.

Nei riquadri che seguono riportiamo i principali documenti consultati durante questa ricerca: non hanno la pretesa di esaurire un tema ancora in evoluzione, ma rappresentano il percorso documentale che ci ha accompagnato nella stesura di questo articolo e che mettiamo a disposizione di chi desidera approfondire.

Il quadro normativo del lavoro agile

Per comprendere come la salute e la sicurezza si applichino al lavoro agile, abbiamo iniziato dai due principali riferimenti normativi italiani: la lettura congiunta del D.Lgs. 81/2008 e della Legge 81/2017 mostra che il lavoro agile non costituisce un sistema separato rispetto alla disciplina generale della prevenzione, rappresenta piuttosto una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, che richiede di adattare principi consolidati a un contesto organizzativo profondamente cambiato.

Per approfondire

Considerazioni

La ricerca documentale ci ha portato a una prima considerazione: il legislatore del 2017 non ha costruito una nuova disciplina della sicurezza dedicata esclusivamente al lavoro agile, ma ha scelto di inserirlo all'interno del sistema generale della prevenzione già delineato dal D.Lgs. 81/2008, ed è proprio questo rapporto tra continuità dei principi e cambiamento del contesto organizzativo che costituisce il punto di partenza dell'articolo.

Le norme provano ad adattarsi a un contesto diverso

Proseguendo nella lettura della documentazione ci siamo accorti che la Legge 81 del 2017 non sostituisce il sistema della prevenzione costruito dal D.Lgs. 81/2008, lo integra e lo adatta, introduce nuovi strumenti, parla di informativa sui rischi, richiama la cooperazione del lavoratore, disciplina la tutela assicurativa.

Ma, soprattutto, sembra prendere atto di un fatto: il datore di lavoro non può più controllare ogni luogo nel quale il lavoratore decide di svolgere la propria attività.

Questo non significa che gli obblighi di tutela scompaiano, significa che cambiano le modalità attraverso cui quei principi vengono concretamente applicati: è una differenza sottile, ma decisiva.

Le interpretazioni istituzionali

Dopo aver esaminato il quadro normativo, abbiamo approfondito i principali documenti interpretativi pubblicati dalle istituzioni competenti. Circolari, protocolli e indicazioni operative aiutano infatti a comprendere come i principi della salute e sicurezza vengano concretamente applicati quando la prestazione lavorativa si svolge fuori dai locali aziendali, in contesti che il datore di lavoro non organizza e non controlla direttamente.

Per approfondire

Considerazioni

La ricerca documentale ci ha portato a una seconda considerazione: le istituzioni non sembrano interpretare il lavoro agile come una semplice trasposizione dell'ufficio all'interno dell'abitazione del lavoratore, al contrario, i documenti esaminati mostrano il tentativo di adattare il sistema della prevenzione a una modalità di lavoro nella quale il luogo della prestazione può cambiare nel tempo e non coincide più necessariamente con un ambiente organizzato dall'azienda. È in questo contesto che acquistano particolare rilievo strumenti come l'informazione sui rischi, la cooperazione tra datore di lavoro e lavoratore e la scelta di luoghi compatibili con uno svolgimento sicuro dell'attività lavorativa.

Le sentenze raccontano casi concreti, ma raccontano anche qualcosa di più

Dopo la normativa siamo passati alla giurisprudenza: non cercavamo casi curiosi, cercavamo di capire come questi principi trovassero applicazione nella realtà.

Abbiamo trovato, ad esempio, una sentenza del Tribunale di Padova che riguarda una lavoratrice impegnata in una videoconferenza mentre svolgeva la propria attività in modalità agile, che durante la riunione si alza per recuperare alcuni documenti necessari alla discussione, inciampa e cade. Il caso viene riconosciuto come infortunio sul lavoro perché viene accertato il nesso tra l'attività lavorativa e l'evento che ha provocato l'infortunio; il successivo contenzioso riguarda la misura dell'indennizzo riconosciuto dall'INAIL, non la natura lavorativa dell'evento.

Abbiamo poi esaminato un'altra decisione, del Tribunale di Milano, relativa a un infortunio in itinere verificatosi durante una giornata di lavoro agile: anche in questo caso il punto centrale non è il luogo nel quale si verifica l'incidente, il punto centrale è il collegamento tra l'evento e la prestazione lavorativa.

Abbiamo trovato anche decisioni che giungono a conclusioni diverse, ed è un aspetto importante: non tutto ciò che accade durante una giornata di smart working diventa automaticamente un infortunio sul lavoro, il sistema continua a richiedere un nesso concreto tra l'attività svolta e l'evento lesivo.

Più leggevamo queste decisioni, più ci rendevamo conto che i giudici non stavano inventando principi nuovi, stavano cercando di applicare principi consolidati a un'organizzazione del lavoro profondamente cambiata.

Le prime pronunce sul lavoro agile

Dopo aver esaminato la normativa e le interpretazioni istituzionali, abbiamo cercato di capire come questi principi trovino applicazione nella pratica. La giurisprudenza sul lavoro agile è ancora relativamente limitata, ma alcune decisioni consentono già di osservare come i giudici stiano affrontando casi concreti nei quali la prestazione lavorativa si svolge al di fuori dei locali aziendali.

Per approfondire

Considerazioni

La ricerca documentale ci ha portato a una terza considerazione: le pronunce esaminate non sembrano introdurre nuovi principi giuridici, ma mostrano il tentativo di applicare principi consolidati a modalità organizzative profondamente diverse da quelle per le quali erano stati originariamente concepiti. In tutti i casi analizzati emerge un elemento costante: il punto centrale non è il luogo nel quale avviene l'infortunio, ma il rapporto concreto tra l'evento e l'attività lavorativa. Proprio questa evoluzione interpretativa ci è sembrata uno degli aspetti più interessanti emersi durante la ricerca.

Anche la dottrina sembra muoversi nella stessa direzione

Abbiamo letto contributi di giuristi, tecnici della prevenzione, studiosi del diritto del lavoro: le parole cambiano, gli esempi cambiano, ma il filo conduttore appare sorprendentemente simile.

La questione non sembra essere quella di estendere o ridurre le responsabilità del datore di lavoro, la questione è capire come progettare la prevenzione quando il luogo della prestazione può cambiare continuamente: non è un problema soltanto giuridico, è anche un problema organizzativo.

Gli studi e la riflessione sul lavoro agile

Dopo aver esaminato la normativa, i documenti istituzionali e le prime pronunce giurisprudenziali, abbiamo approfondito alcuni contributi della dottrina dedicati al rapporto tra lavoro agile e salute e sicurezza. Questi studi non introducono nuove regole, ma aiutano a comprendere come i principi della prevenzione possano essere interpretati e applicati in un contesto organizzativo profondamente diverso da quello nel quale sono nati.

Per approfondire

Considerazioni

La ricerca documentale ci ha portato a una quarta considerazione. Pur affrontando il tema da prospettive differenti, gli studi consultati sembrano convergere su un punto: il lavoro agile non mette in discussione i principi della salute e sicurezza, ma il contesto nel quale quei principi devono essere interpretati e applicati. È cambiato il contesto organizzativo, di conseguenza gli strumenti con cui interpretiamo e applichiamo i principi della prevenzione devono evolversi. È probabilmente questa la riflessione più significativa emersa durante il nostro percorso di ricerca.

Una ricerca che ci ha portati altrove

Quando abbiamo iniziato questo approfondimento pensavamo di scrivere un articolo sulla sicurezza nel lavoro agile, oggi ci sembra che il tema sia più ampio, la documentazione che abbiamo esaminato sembra andare in una direzione precisa.

È cambiato il contesto organizzativo, di conseguenza gli strumenti con cui interpretiamo e applichiamo i principi della prevenzione devono evolversi.

Questo non significa che i principi della sicurezza sul lavoro siano diventati meno importanti, al contrario, significa che sono chiamati a confrontarsi con una realtà nella quale il luogo della prestazione non coincide più necessariamente con uno spazio organizzato e controllato dall'azienda.

Le norme, le interpretazioni istituzionali e le prime pronunce giurisprudenziali sembrano indicare che imprese, lavoratori, tecnici della prevenzione, giuristi e giudici siano chiamati a costruire un nuovo equilibrio, un equilibrio che non può più basarsi soltanto sul controllo del luogo, ma che passa sempre più attraverso organizzazione, informazione, collaborazione e consapevolezza.

Forse, alla fine, la domanda che ci eravamo posti quella mattina allo Starbucks era davvero quella sbagliata, non è sufficiente chiedersi chi risponde quando un lavoratore si infortuna, la domanda che oggi ci sembra più interessante è un'altra:

se il lavoro può essere svolto ogni giorno in un luogo diverso, siamo sicuri di aver ripensato anche il nostro modo di costruire la prevenzione?

Come spesso accade quando si affrontano temi complessi, una ricerca porta quasi sempre a nuove domande. In questo caso ce n'è una che ci sembra particolarmente interessante: come cambiano la riservatezza delle informazioni, la sicurezza dei dati e le responsabilità dell'organizzazione quando il lavoro si svolge fuori dai locali aziendali? Anche a questo tema vorremmo dedicare un futuro approfondimento della Redazione.


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